PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEL COGNOME PARENTALE

      Art. 314-bis. - (Cognome parentale). - Il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori secondo l'ordine determinato ai sensi del presente titolo.

      Art. 314-ter. - (Cognome parentale dei figli legittimi). - Nel corso della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se, nel cognome parentale dei figli, il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
      In mancanza di accordo, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.

      Art. 314-quater. - (Cognome parentale del figlio naturale). - Il cognome parentale del figlio naturale è costituito dai due cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
      Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, questi, con dichiarazione contestuale al riconoscimento, stabiliscono se nel cognome parentale del figlio il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
      In mancanza di accordo, il cognome parentale del figlio naturale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.
      Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome del padre.
      Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome della madre.

      Art. 314-quinquies. - (Cognome parentale dell'adottato maggiore di età). - Il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo cognome proprio.
      L'adottato che è figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume soltanto il cognome parentale dell'adottante. Qualora il riconoscimento sia successivo all'adozione, l'adottato non assume il cognome parentale del genitore che lo ha riconosciuto salvo che l'adozione venga revocata. Il figlio naturale che è stato riconosciuto dai propri genitori e che viene successivamente adottato, assume il cognome parentale dell'adottante.
      Se l'adozione è compiuta da coniugi, il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome di ciascuno dei coniugi adottanti secondo l'ordine indicato dall'adottato al momento di esprimere il suo consenso all'adozione».

Art. 2.

      1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
      2. Il cognome parentale dell'adottato è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti secondo l'ordine indicato da questi ultimi nella domanda di adozione. In caso di mancato accordo, provvede con decreto lo stesso tribunale per i minorenni che decide sull'adozione.
      3. Se l'adozione è disposta a favore della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome parentale della donna.
      4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».

Art. 3.

      1. Il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque voglia cambiare il nome o aggiungerne al proprio un altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché ritenuto ridicolo, vergognoso o perché rivela un'origine illegittima, e chiunque, raggiunta la maggiore età, intenda modificare il proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi, deve farne domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce».

Art. 4.

      1. Il cognome parentale dei figli naturali riconosciuti o adottati rispettivamente da un solo genitore o da una sola persona privi di cognome parentale è composto dal cognome del genitore che lo riconosce o lo adotta e dal cognome dell'ascendente prossimo di quest'ultimo.

Art. 5.

      1. Chiunque intende aggiungere al proprio cognome quello della madre deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita.
      2. L'inversione dell'ordine dei due cognomi è consentita solo nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso si applica la procedura di cui all'articolo 3.

Art. 6.

      1. Per i figli legittimi nati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre, salvo che i coniugi, con la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, effettuata congiuntamente, non abbiano stabilito che il primo cognome del padre precede quello della madre.

Art. 7.

      1. Per i matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come da ultimo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 8.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento normativo al cognome deve intendersi esteso anche al cognome parentale.